Con il decreto legge Decreto Energia, è stata finalmente disciplinata a regime la sorveglianza radiometrica sulle importazioni di merci in metallo.
Le nuove regole saranno operative da luglio prossimo – 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame – e saranno in linea con le regole attuali che consentono la garanzia della sicurezza di ambiente e cittadini e nel contempo la fluidità dei traffici.
È stato pertanto scongiurato definitivamente il pericolo dell’entrata in vigore di quelle disposizioni paventate nel decreto legislativo n.101/2020 che avrebbero allargato a dismisura la lista dei prodotti da sottoporre a vigilanza radiometrica paralizzando l’attività dei principali punti di sdoganamento nazionali.
Semilavorati metallici – Il nuovo testo legislativo conferma sostanzialmente la lista dei semilavorati metallici da sorvegliare; nulla cambia anche relativamente alle modalità e ai punti di controllo.
Prodotti finiti – La sorveglianza sui prodotti finiti in metallo rappresenta la novità introdotta dalle ultime direttive Euratom e nel contempo è l’aspetto più delicato della disciplina; il testo in esame risulta equilibrato e in linea con quanto l’Agenzia Dogane e Monopoli aveva illustrato agli operatori lo scorso mese di maggio durante un apposito open hearing; la lista dei prodotti appare ampia (anche se non così estesa come quella prevista dall’originale d.lgvo n.101/2020), ma si prevede che la sorveglianza radiometrica operi su richiesta specifica delle autorità competenti (Ministero della Salute, della Transizione Ecologica, del Lavoro, dello Sviluppo Economico, dell’Interno, nonché il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio, le Regioni e le Province Autonome) indirizzata all’Agenzia Dogane e Monopoli sulla base di particolari e comprovati elementi sulla sussistenza o sull’eventuale presenza di un pericolo concreto di radioattività. Inoltre la sorveglianza potrà operare anche nel caso di un’attività di controllo effettuata direttamente dall’Agenzia Dogane Monopoli sulla base dei criteri di gestione del rischio adottati dall’Agenzia stessa. Le modalità procedimentali – semplificate e standardizzate – per la trasmissione e la gestione delle richieste, nonché i criteri di selettività dell’analisi di rischio, saranno stabiliti in un apposito Protocollo d’Intesa tra Agenzia Dogane Monopoli e le Autorità competenti.
Rottami e altri materiali metallici di risulta – La sorveglianza radiometrica sui rottami e materiali di risulta metallici rimane sostanzialmente invariata.
Mutuo riconoscimento delle attestazioni di Paesi Terzi – Per le merci provenienti da Stati terzi con i quali sussistono specifici accordi di reciprocità, in dogana l’attestazione di avvenuta sorveglianza radiometrica può essere fornita con la corrispondente dichiarazione rilasciata nel Paese d’origine; il Ministero della Transizione Ecologica aggiorna periodicamente l’elenco dei Paesi con i quali è in vigore il relativo accordo; in questi casi il controllo radiometrico va comunque effettuato all’ingresso dello stabilimento.
Per Vostra migliore consultazione si trasmettono in allegato l’articolo 40 e l’Allegato A del D.L. 1.3.2022, n.17 in oggetto.
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