Controlli radiometrici. Nuova disciplina
Con la legge 27.04.2022,n.34 – pubblicata su G.U. n. 98 del 28.04.2022 – è definitiva la nuova disciplina relativa alla sorveglianza radiometrica sulle importazioni di merci in metallo che, come è noto, ha scongiurato il pericolo dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo n.101/2020; tale decreto prevedeva infatti un corposo allargamento della lista dei prodotti da sottoporre a vigilanza radiometrica paralizzando l’attività dei principali punti di sdoganamento nazionali.
Si rammenta che le nuove regole saranno operative da luglio prossimo (il DL originario ne stabilisce infatti l’avvio dopo 120 giorni dalla relativa entrata in vigore) e saranno in linea con le regole attuali che consentono la garanzia della sicurezza di ambiente e cittadini e nel contempo la fluidità dei traffici.
Si riepilogano di seguito gli aspetti rilevanti della nuova disciplina.
Semilavorati metallici – Il nuovo testo legislativo conferma sostanzialmente la lista dei semilavorati metallici da sorvegliare; nulla cambia anche relativamente alle modalità e ai punti di controllo.
Prodotti finiti – La sorveglianza sui prodotti finiti in metallo rappresenta la novità introdotta dalle ultime direttive Euratom e nel contempo è l’aspetto più delicato della disciplina; il testo in esame risulta equilibrato e in linea con quanto l’Agenzia Dogane e Monopoli aveva illustrato agli operatori lo scorso mese di maggio durante un appo-sito open hearing; la lista dei prodotti appare ampia (anche se non così estesa come quella prevista dall’originale d.lgvo n.101/2020), ma si prevede che la sorveglianza radiometrica operi su richiesta specifica delle autorità competenti (Ministero della Salute, della Transizione Ecologica, del Lavoro, dello Sviluppo Economico, dell’Interno, nonché il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio, le Regioni e le Province Autonome) indirizzata all’Agenzia Dogane e Monopoli sulla base di particolari e comprovati elementi sulla sussistenza o sull’eventuale presenza di un pericolo concreto di radioattività. Inoltre la sorveglianza potrà operare anche nel caso di un’attività di controllo effettuata direttamente dall’Agenzia Dogane Mono-poli sulla base dei criteri di gestione del rischio adottati dall’Agenzia stessa. Le modalità procedimentali – semplificate e standardizzate – per la trasmissione e la gestione delle richieste, nonché i criteri di selettività dell’analisi di rischio, saranno stabiliti in un apposito
Protocollo d’Intesa tra Agenzia Dogane Monopoli e le Autorità competenti.
Rottami e altri materiali metallici di risulta – La sorveglianza radiometrica sui rottami e materiali di risulta metallici rimane sostanzialmente invariata.
Mutuo riconoscimento delle attestazioni di Paesi Terzi – Per le merci provenienti da Stati terzi con i quali sussistono specifici accordi di reciprocità, in dogana l’attestazione di avvenuta sorveglianza radiometrica
può essere fornita con la corrispondente dichiarazione rilasciata nel Paese d’origine; il Ministero della Transizione Ecologica aggiorna periodicamente l’elenco dei Paesi con i quali è in vigore il relativo accordo; in questi casi il controllo radiometrico va comunque effettuato all’ingresso dello stabilimento.